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e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 61)
Istituzione della biblioteca provinciale italiana

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.

Art. 1 (Finalità)

(1)La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” favorisce lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti. In particolare,

  1. funge, all’interno del sistema bibliotecario provinciale, quale biblioteca scientifica di studio e di ricerca;
  2. documenta molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la catalogazione secondo accreditati sistemi internazionali e la conservazione di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;
  3. offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
  4. raccoglie inoltre scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare il materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  5. realizza attività e progetti atti alla conoscenza e diffusione del suo patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana, favorendo specifici studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero.

(2) La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta“ favorisce opportune sinergie con le biblioteche dei Comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.
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