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d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
2

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Capo I
Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario

Art. 1 (Istituzione della tassa e soggetti passivi)

(1)  È istituita la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata tassa.

(2)  La tassa è dovuta per ciascun anno accademico dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio di istituzioni universitarie e post-universitarie che hanno sede legale in provincia di Bolzano e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Art. 2 (Importo della tassa)

(1)  Per l'anno accademico 2005/2006 l'importo della tassa è di euro 122,40.2) 

(2)  Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa è aumentato in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. L'aumento è arrotondato ai 50 centesimi di euro superiori. L'aumento è disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento.3) 

(3)  Per l’anno accademico 2009-2010 non trova applicazione l’aumento della tassa previsto dal comma 2. 4)

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.
3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.
4)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 2-bis (Esenzioni)   delibera sentenza

(1)  Sono esentati dal pagamento della tassa:

  1. gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento;
  2. gli studenti stranieri beneficiari di una borsa di studio del Governo italiano;
  3. gli studenti che intendono sostenere l’esame di laurea o l’esame finale entro il 31 marzo dell’anno successivo;
  4. gli studenti che non riescono a sostenere l’esame di laurea entro il 31 marzo, ma risultano borsisti della Provincia.5)
massimeCorte costituzionale - sentenza 21 marzo 2017, n. 118 - Provincia di Trento - natura della tassa automobilistica provinciale - disciplina delle esenzioni - spetta alla Provincia
5)
L'art. 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 3 (Versamento della tassa)

(1)  La tassa è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.

(2)  Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi possono essere accettate solo previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa.

(3)  Fino a quando il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio non avrà delegato le funzioni relative alla riscossione della tassa ad un organo universitario e non avrà predeterminato i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione alla Provincia, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al rimborso della tassa provvede la stessa Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

(4)  Il gettito derivante dall'applicazione della tassa è destinato all'erogazione delle provvidenze di cui alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche.

Art. 46) 

6)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Art. 5 (Modalità per il versamento ed il rimborso)

(1)  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio determina, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le modalità di versamento della tassa e di rimborso della stessa.

Art. 6 (Disposizioni finali)

(1)  Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le altre disposizioni in materia universitaria, in quanto applicabili.

(2)  Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.7) 

7)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Capo II
Tassa automobilistica provinciale

Art. 7 (Istituzione della tassa)  

(1)  A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale.

(2)  A partire da tale data cessa nel territorio della provincia di Bolzano l'applicazione della "tassa automobilistica erariale".

Art. 7-bis  8) 

8)
L'art. 7-bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, ed infine abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Art. 7-ter (Sospensione dell’obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita)   delibera sentenza

(1)  L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

(2)  Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.

(3)  Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

(4)  La sospensione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.

(5)  Non trovano applicazione i commi dal quarantatreesimo al quarantottesimo dell’articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche. 9) 

massimeDelibera N. 1589 del 13.05.2008 - Approvazione delle nuove modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali per i veicoli con filtro antiparticolato - Abrogazione delle deliberazioni n. 3684 del 11.10.2004, n. 3875 del 17.10.2005 e n. 5107 del 30.12.2005
9)
L'art. 7-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7; vedi l'art. l, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, modificato dall'art. 3 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, ed infine così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.

Art. 7-quater (Agevolazioni per gli autoveicoli ecosostenibili)

(1)  Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g-km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)

Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera

1 – 30 g/km

60

31 – 60 g/km

36

61 – 95 g/km

24

96 – 135 g/km

12

(2)  Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

(3)  Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.  10)  

10)
L'art. 7-quater è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5, successivamente  sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19, dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 28, e dall'art. 1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, commi 2 e 4, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.

Art. 7-quinquies (Termini di pagamento)

(1)  Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate, la tassa automobilistica è corrisposta in un’unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre.

(2)  Per i veicoli di cui al comma 1, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al ripristino dell’esigibilità della tassa è eseguito per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio, immediatamente successiva agli otto mesi predetti. 11)

11)
L'art. 7-quinquies è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16. Vedi anche l'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 8 (Determinazione della tassa)       delibera sentenza

(1)  Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 dicembre  di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli. 12) 

(3)  Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico.13) 

(4)  Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso. 14)

(5)  Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta. 15)

(6)  I veicoli a carico dei quali è stata annotata nel Pubblico Registro Automobilistico la sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, o il decreto di fissazione di prima udienza ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, oppure il decreto di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative o degli enti mutualistici, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dalla data della sentenza o dei decreti di cui sopra fino alla chiusura della relativa procedura oppure fino alla vendita o alla radiazione dei veicoli. 16)

(7)  Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica provinciale prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone. 17)

(8)  Le variazioni di dati tecnici o dell’uso del veicolo annotate sul documento unico di circolazione e proprietà oppure sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data dell’evento. 18)

massimeDelibera 16 novembre 2021, n. 959 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2022 per le autovetture appartenenti alla classe ambientale “euro 6” e superiori
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1102 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2019 per le autovetture Euro 6 e superiori e per le autovetture ad alimentazione ecologica
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1613 - Tassa automobilistica provinciale: tariffe con decorrenza 1° gennaio 2013
massimeDelibera 12 dicembre 2011, n. 1906 - Tassa automobilistica provinciale: conferma per l'anno 2012 della riduzione del 10% rispetto alle tariffe nazionali
massimeDelibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro
12)
L'art. 8, comma 2,  è stato  prima  sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
13)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
14)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
15)
L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
16)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
17)
L'art. 8, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
18)
L'art. 8, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 8-bis (Agevolazioni)

(1)  19) 

(2)  20) 

(3)   21) 22) 

(3-bis) 23)

(4) 24)

(5)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 25)

(6)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale. 26)

19)
L'art. 8-bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.  L'art. 8-bis, comma 1 è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
20)
L'art. 8-bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
21)
L'art. 8-bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1;
22)
L'art. 8-bis,  comma 3,  è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, poi dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11,  ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P.  23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
23)
L'art. 8-bis, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
24)
L'art. 8-bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
25)
L'art. 8-bis comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
26)
L'art. 8-bis comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.

Art. 8-ter (Tassazione della massa rimorchiabile)

(1)  Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose è determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

 

 

Tariffa

Tipo di veicolo

Importo annuo

Importo per 4 mesi

 

 

 

1. autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 8 tonnellate

78,00

26,00

2. autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 e inferiore a 18 tonnellate

260,00

87,00

3. autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre

570,00

190,00

4. trattori stradali

a 2 assi

a 3 assi

 

570,00

800,00

 

190,00

267,00

 

(2)  Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non è dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione "il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi" o altra annotazione equivalente.27) 

27)
L'art. 8-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7;

Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 8-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n.9)

(1)  Per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, e 2006, in caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate, non si procede nè ad accertamento tributario nè alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma, per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 non si effettuano eventuali rimborsi.

Art. 8-quater (Esenzione dei rimorchi dalla tassazione)

(1)  Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di rimorchi ad uso speciale e di rimorchi adibiti al trasporto di persone sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale.28) 

28)
L'art. 8-quater è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4; vedi anche l'art. 2 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Art. 8-quinquies (Ciclomotori e quadricicli leggeri)

(1)  Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all'articolo 52 del codice della strada e di quadricicli leggeri sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.29) 

29)
L'art. 8-quinquies è inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 8-sexies (Primo pagamento della tassa)

(1)  In caso di pagamento della tassa automobilistica eseguito entro la fine del mese successivo alla prima immatricolazione del veicolo non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 21-septies e 21-octies per tardivo versamento, nè sono dovuti i relativi interessi.30) 31)

30)
L'art. 8-sexies è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
31)
Vedi anche l'art. 7 della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 8-septies (Versamento cumulativo)

(1) Le imprese intestatarie di grandi flotte di veicoli possono eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica tramite un’impresa autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed alla riscossione della tassa.  32) 

(2)  33)

(3)  La consistenza del parco veicolare minimo per l’utilizzo del pagamento cumulativo, i requisiti dell’impresa di consulenza e le modalità di gestione del servizio sono determinati con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze.

(4)  Sono fatte salve ulteriori modalità di pagamento cumulativo previste dalla vigente normativa e da convenzioni tra la Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti pubblici. 34)

32)
Il secondo periodo l'art. 8-septies, comma 1, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
33)
L'art. 8-septies, comma 2, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 23 dicembre 2021  n. 15.
34)
L'art. 8-septies è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 28.

Art. 9 (Rinvio ad altre leggi)   delibera sentenza

(1)  In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, i presupposti per l'applicazione dell'imposta, la misura della stessa, l'individuazione dei soggetti passivi, le modalità di applicazione dell'imposta, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 10, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale vigenti nel restante territorio nazionale.35) 

massimeDelibera N. 1399 del 19.04.1999 - Durata dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 8 della legge 27.12.1997, n. 449
35)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 10 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 11 (Affidamento in gestione a terzi)   delibera sentenza

(1)  Il regolamento di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale.36) 

(2)  Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore della tassa automobilistica erariale deve fornire alla Provincia autonoma di Bolzano copia aggiornata di tutti gli archivi tributari.

(3)  In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile Club d'Italia (ACI).

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a 18 mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.37) 

massimeDelibera N. 152 del 24.01.2000 - Tassa automobilistica provinciale: pagamento tramite il sistema "Telebollo"
36)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
37)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione)

(1)  L’assessore provinciale alle Finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia. 38)

38)
L'art. 11-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 11-ter (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli)

(1)  Il diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 48, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche. 39)

39)
L'art. 11-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Capo III
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)

Art. 12 (Istituzione della tassa)

(1)  A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA), avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".

Art. 13 (Oggetto dell'imposta)

(1)  L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate con il decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.40) 

40)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 14 (Sorgere dell'obbligazione tributaria)

(1)  L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.41) 

(2)  In deroga al comma 1, l'imposta può essere corrisposta anche anticipatamente rispetto al momento della richiesta della formalità ai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e secondo le modalità in essa stabilite.42) 

41)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
42)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 15 (Soggetti passivi)

(1)  Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nonché delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

Art. 16 (Determinazione dell'imposta)   delibera sentenza

(1)  L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinato per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(2)  Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

(3)  Con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(4)  Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(5)  Per le formalità di competenza della Provincia relative agli atti soggetti ad IVA rimane ferma l’applicazione della misura fissa della tariffa dell’imposta provinciale di trascrizione approvata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3.  43)

massimeDelibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro
43)
L'art. 16, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Art. 17 (Esenzioni e riduzioni dell'imposta)

(1)  Si applicano le esenzioni e riduzioni espressamente previste a livello nazionale per l'imposta provinciale di trascrizione dalla vigente normativa statale, nonché quelle estensibili analogicamente all'imposta stessa in quanto compatibili e determinate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.44) 

44)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 17-bis (Agevolazioni)

(1) Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. 45)

(2)  Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

(3)  Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,65 euro per le autovetture e in 25,82 euro per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294.

(4) In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l’ultimo passaggio di proprietà, anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 46)

(5)  La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno della sottoscrizione del primo passaggio di proprietà.47) 

45)
L'art. 17-bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
46)
L'art. 17-bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
47)
L'art. 17-bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; i commi 4 e 5 sono stati successivamente aggiunti dall'art. 1 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 17-ter (Esenzioni)

(1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico.

(2)  Ai fini del presente articolo per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo così come individuato dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche. 48)

48)
L'art. 17-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 18 (Regolamento di esecuzione)

(1)  La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale e i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed i relativi ricorsi amministrativi sono disciplinati con regolamento di esecuzione.49) 

(2)  Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in via transitoria, le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

49)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 19 (Sanzioni)

(1)  Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.50) 

50)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 20 (Affidamento della gestione a terzi)

(1)  Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, può stabilire l'affidamento al gestore del PRA delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

(2)  La Giunta provinciale potrà inoltre affidare, con apposita convenzione, anche a soggetti diversi dal gestore del PRA, l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione prevista all'articolo 14, comma 2.

(3)  In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare all'Automobile Club d'Italia (ACI) quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, prevedendo un compenso comunque non superiore alle condizioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.51) 

51)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 21 (Rinvio ad altre leggi)

(1)  Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal Titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Capo III-bis
(Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)52)

Art. 21-bis (Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)     delibera sentenza

(1)  Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite proprie strutture organizzative. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale. 53)

(3)  Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede di propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.

(4)  Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(5) A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 54)

(5.1.)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in via transitoria, le organizzazioni iscritte ai registri di cui ai commi 1 e 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo 55)

(5.2.) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell’IRAP gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 56)

(5-bis)  I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.

(5-ter)  A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono esentate dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 57)

(5-quater)  Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d’imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato. 58)

(6) 59)

(6-bis)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali. 60) 61)

(6-ter) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l’aliquota di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 60) 62) 

(6-quater) - (6-nonies) 63)

(6-decies)  64)

(7)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,12 punti percentuali.65) 66) 67)

(7-bis)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 2,68 per cento. 68) 

(7-ter) 69)

(7-quater)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 3,90 per cento. 70)

(7-quinquies)  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, l'aliquota IRAP prevista al comma 7quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali. 71)

(7-sexies)A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP prevista al comma 7-quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali. 72)

(8)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli ‘aiuti de minimis’. 73) 74)

(9)  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un incremento stabile del valore della produzione netta nonché del personale applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione di almeno il 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. 73) 75)

(10) 73) 76) 

(11) 73) 77) 

(12) 73) 78)

(13) 73) 79)

(13-bis)  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2015  è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale. 80) 81)

(13-ter)  82)

(13-quater)  A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d’imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all’entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente. 83)

(14)  Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.73)

(15)  Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni concernenti l’IRAP.73)

(16) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.73)

massimeDelibera 13 gennaio 2015, n. 29 - Riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP 2014 a garanzia dell'invarianza del gettito
massimeDelibera 21 ottobre 2013, n. 1644 - Criteri per l'applicazione dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative produttive
massimeDelibera N. 307 del 04.02.2008 - Legge provinicale 11 agosto 1998, n. 9 art. 21-bis "Applicazione dell'impsta regionale sulle attività produttive" - disposizioni di cui al comma 6- sexies
53)
L'art. 21-bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
54)
L'art. 21-bis, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
55)
L'art. 21-bis, comma 5.1., è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23, e successivamente così integrato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 17.
56)
L’art. 21-bis, comma 5.2., è stato inserito dall’art. 9, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
57)
L'art. 21-bis, comma 5-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
58)
L'art. 21-bis, comma 5-quater è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
59)
L'art. 21-bis, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
60)
I commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies dell'art. 21-bis, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14. I commi 6-quater e 6-septies sono stati poi così sostituiti dall'art. 31, commi 1 e 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. I commi 6-bis e 6-ter sono stati poi così sostituiti dall'art. 1, commi 8 e 9 della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
61)
L'art. 21-bis, comma 6-bis, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
62)
L'art. 21-bis, comma 6-ter, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
63)
I commi 6-quater fino a 6-nonies dell'art. 21-bis sono stati abrogati dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
64)
L'art. 21-bis, comma 6-decies, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
65)
L'art. 21-bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente integrato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.  ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
66)
L'art. 21-bis, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
67)
L'art. 21-bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
68)
L'art. 21-bis, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
69)
L'art. 21-bis, comma 7-ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2020, n. 16, ed infine abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
70)
L'art. 21-bis, comma 7-quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
71)
L'art. 21-bis, comma 7-quinquies, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
72)
L’art. 21-bis, comma 7-sexies, è stato inserito dall’art. 2-quater della L.P. 19 settembre 2023, n. 22.
73)
L'art. 21-bis, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
74)
L'art. 21-bis, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
75)
L'art. 21-bis, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
76)
L'art. 21-bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
77)
L'art. 21-bis, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
78)
L'art. 21-bis, comma 12, è stato abrogato dall'art. 14, comma 6, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
79)
L'art. 21-bis, comma 13, è stato abrogato dall'art. 14, comma 6, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
80)
Il comma 13-bis dell'art. 21-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
81)
L'art. 21-bis, comma 13-bis, è stato così modificato dall'art. 1, comma 14, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
82)
Il comma 13-ter dell'art. 21-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.
83)
L'art. 21-bis, comma 13-quater, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Art. 21-ter (Esenzione della Provincia autonoma di Bolzano dal pagamento dei tributi propri)

(1)  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Provincia autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento di tributi propri per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive.84) 

84)
L'art. 21-ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 21-quater (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie)

(1)  Le violazioni di norme in materia di tributi provinciali che prevedono l'irrogazione di sanzioni sono accertate dagli organi individuati dalle norme provinciali.

(2)  Le sanzioni tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

(3)  La Provincia può affidare l'irrogazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni accessorie ad altri organi o enti competenti per l'accertamento dei tributi cui si riferiscono le violazioni.

(4)  Le sanzioni sono irrogate mediante notifica di atto di contestazione o atto di irrogazione immediata.85) 

(5)  Le spese e i compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni a seguito di accertamento delle violazioni in materia di tributi provinciali sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati, secondo modalità da determinarsi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di finanze.85) 

85)
L'art. 21-quater è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; il comma 5 è stato successivamente aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 21-quinquies (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)

(1)  L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazioni, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

(2)  Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.86) 

(3)  Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21-undecies.86) 

(4)  L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

(5)  L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.86) 

(6)  Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.86) 

86)
L'art. 21-quinquies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; i commi 2, 3 e 5 sono stati successivamente sostituiti dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 21-sexies (Irrogazione immediata)

(1)  In deroga a quanto previsto dall'articolo 21-quinquies, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

(2)  È ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

(3)  Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi propri della Provincia.

(4)  Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 21-quinquies.87) 

87)
L'art. 21-sexies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 21-septies (Ravvedimento operoso)

(1)  Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche, e dalle singole leggi o dagli atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l’attenuazione della sanzione.88) 

88)
L'art. 21-septies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 21-octies (Sanzioni per omesso o ritardato versamento)

(1)  Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo provinciale è soggetto ad una sanzione tributaria pari al 30 per cento dell'importo non versato.

(2)  Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8-bis della presente legge.89) 

89)
L'art. 21-octies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente integrato dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 21-novies (Iscrizione a ruolo)

(1)  Qualora la sanzione irrogata secondo le modalità di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies non venga versata in tutto o in parte, l'ufficio competente procede alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337.

(2)  L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 60. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.90) 

(3)  Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.90) 

90)
L'art. 21-novies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; il comma 2 è stato successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 21-decies (Decadenza e prescrizione)

(1)  L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione immediata di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 3.

(2)  Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

(3)  Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

(4)  L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.91) 

91)
L'art. 21-decies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 21-undecies (Tutela giurisdizionale ed amministrativa)

(1)  In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.92) 

92)
L'art. 21-undecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 21-duodecies (Criteri di determinazione delle sanzioni)

(1)  Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile dalle leggi istitutive dei singoli tributi, sono irrogate sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.93) 

93)
L'art. 21-duodecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 21-terdecies (Disposizione finale)

(1)  Le disposizioni di cui agli articoli da 21-quater a 21-duodecies non trovano applicazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionali IRPEF, alle quali continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalle disposizioni normative provinciali e statali.

(2)  Fino all'applicazione dell'articolo 21-bis, comma 2, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze.94) 

(3)  Per l’accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), e successive modificazioni.95)

(4)  Il comma 3 si applica anche ai procedimenti concernenti l’irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie, non ancora definiti. 95)

94)
L'art. 21-terdecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente integrato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
95)
L'art. 21-terdecies, commi 3 e 4, sono stati così aggiunti dall'art. 1, comma 11, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 21-quaterdecies (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

(1)  L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano.96) 

96)
L'art. 21-quaterdecies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 21-quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto)

(1)  A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eclusi i ciclomotori e i natanti, è pari al 9 per cento.

(2)  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l’aliquota del 9,5 per cento. 97)

97)
L'art. 21-quinquiesdecies è stato inserito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 21-sexiesdecies (Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

(1)  A decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta una detrazione dall’imposta dovuta pari a 430,50 euro.  98)

(2)  99)

(3)  Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti. 100)

(4)  A decorrere dall’anno d’imposta 2022, per la parte di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF eccedente la soglia di 50.000,00 euro, l’aliquota di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento. 101)

(4-bis)  A decorrere dall’anno d’imposta 2022, per i redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di importo superiore a 50.000,00 euro, oltre alla detrazione di cui al comma 1, spetta un’ulteriore detrazione. Tale detrazione è determinata dall’importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l’importo di 25.000,00 euro. L’importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro. 102)

(4-ter)  Le detrazioni di cui ai commi 1 e 4-bis sono cumulabili anche con quella di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, ma, in nessun caso, le detrazioni possono generare credito d’imposta. 103)

98)
L'art. 21-sexiesdecies, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19, successivamente dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15, e dall'art. 9, comma 1, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
99)
L'art. 21-sexiesdecies, comma 2, è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
100)
L'art. 21-sexiesdecies è stato aggiunto dall'art. 1, comma 15, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
101)
L'art. 21-sexiesdecies, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
102)
L'art. 21-sexiesdecies, comma 4-bis, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 4, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
103)
L'art. 21-sexiesdecies, comma 4-ter, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 4, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.

Art. 21-septiesdecies (Interpretazione autentica)

(1)  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 21-sexiesdecies si interpreta nel senso che l’aliquota incrementale dello 0,5 per cento si applica nei casi in cui il reddito imponibile ai fini IRPEF sia superiore a 75.000,00 euro e quindi considerando lo stesso al lordo della deduzione di 35.000,00 euro, spettante unicamente per la determinazione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale. Tale maggior aliquota trova pertanto applicazione sulla parte di base imponibile ai fini dell’addizionale regionale superiore alla soglia di 40.000,00 euro. 104)

104)
L'art. 21-septiesdecies è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
52)
Il capo III-bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Capo IV
Disposizioni in materia di spesa

Art. 22-23105) 

105)
Omissis.

Art. 24106) 

106)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.

Art. 25

(1) 107) 

(2) 108) 

107)
Riportato al n. VIII - A-p.
108)
Riportato in nota all'art. 4, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Art. 26105) 

105)
Omissis.

Art. 27109) 

109)
Reca modifiche alla L.P. 18 dicembre 1976, n. 51.

Art. 28110) 

110)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 29-30105) 

105)
Omissis.

Capo V
Altre disposizioni

Art. 31

(1) 111) 

(2) 112) 

(3) 113) 

111)
Sostituisce l'art. 16 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
112)
Sostituisce l'art. 20, comma 5, della L.P. 9 dicembre 1976, n. 60.
113)
Sostituisce l'art. 1, comma 4, della L.P. 9 novembre 1974, n. 25.

Art. 32114) 

114)
Modifica l'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24.

Art. 33 (Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante "Disposizioni in materia di finanza locale")

(1)  L'articolo 7-bis (Assegnazioni triennali per gli investimenti) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è abrogato.

Art. 34115) 

115)
Integra l'art. 57, comma 5, della L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 35105) 

105)
Omissis.

Art. 36116) 

Art. 37117) 

117)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Art. 38

(1) 105) 

(2) 118) 

105)
Omissis.
118)
Reca modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 39119) 

119)
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 40120) 

120)
Integra l'art. 19 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 41105) 

105)
Omissis.

Art. 42121) 

121)
Integra l'art. 14, comma 1, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 43122) 

122)
Sostituisce l'art. 2, comma 2, lettera g), della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 44123) 

123)
Sostituisce l'art. 40-quater della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 45124) 

124)
Sostituisce l'art. 10 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 46

(1) 125) 

(2) 126) 

(3) 127) 

125)
Modifica l'art. 1, comma 3, della L.P. 3 gennaio 1986, n. 2.
126)
Modifica l'art. 4, comma 2, della L.P. 11 maggio 1988, n. 16.
127)
Modifica l'art. 21-bis, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 47128) 

128)
Reca modifiche alla L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 48-49129) 

129)
Riportati al n. XXXV - B-a.

Art. 50130) 

130)
Omissis.

Art. 51131) 

131)
Integra l'art. 17 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.

Art. 52132) 

132)
Reca modifiche alla L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 53133) 

133)
Integra l'art. 16, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.

Art. 54134) 

134)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 55135) 

135)
Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 56136) 

136)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 57137) 

137)
Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61. 

Art. 58 (Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, concernente "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica")

(1)  L'articolo 5 (Notifica alla Commissione Europea) della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14è abrogato.

Art. 59 (Clausola d'urgenza)

(1)  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Tabella A e B105)

105)
Omissis.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionTassa provinciale per il diritto allo studio universitario
ActionActionTassa automobilistica provinciale
ActionActionImposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)
ActionAction(Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionTabella A e B
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2018, n. 1
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 37
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 39
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 2023, n. 30
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2023, n. 37
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
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ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
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ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
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ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
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