(1) Decorso il termine per l’edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all’esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corrisposto un corrispettivo pari all’ammontare dell’indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l’acquisizione di aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di esproprio per le aree riservate all’edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio. 245)
(2) Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87. 246)
(3) Su richiesta dei proprietari l'espropriazione di aree destinate all'edilizia privata può essere pronunciata anche prima del decorso del termine previsto dal piano comunale per il territorio e il paesaggio. 247)