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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 89 ( Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone miste) 290)  

(1)  Se per l’apprestamento di una zona mista  è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della presente legge. 291)

(2)  La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico e  dal piano d’attuazione. L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona. 292)

290)
La rubrica dell'art. 89 è stata così modificata dall'art. 5, comma 16, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
291)
L'art. 89, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 17, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
292)
L'art. 89 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
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