(1) Se per l’apprestamento di una zona mista è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della presente legge. 291)
(2) La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico e dal piano d’attuazione. L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona. 292)