(1) Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed f) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 87 un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione. 286)
(1-bis) I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acquisto dell’area o della costruzione. 287)
(2) A carico delle abitazioni per la cui realizzazione viene concessa l'agevolazione di cui al comma 1, deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. 288) 289)