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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 87-bis (Individuazione di aree per l’edilizia sociale)

(1)  Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell’Istituto per l’edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

(2)  In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d’ufficio all’edilizia agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale. 285)

285)
L'art. 87-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 6, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
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