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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 85 (Decadenza dell'assegnazione dell'area)   

(1)  Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi:

  1. qualora entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86; 261)
  2. qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86;
  3. qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa in contrasto con la delibera di assegnazione e non sia possibile la riduzione in pristino dell'alloggio;
  4. qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c);
  5. qualora gli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione non vengano rispettati;
  6. qualora l’assegnatario non occupi in modo stabile ed effettivo l’abitazione per la durata del vincolo di cui all’articolo 86. 262)

(2)  I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione sono accertati con deliberazione della giunta comunale e vengono contestati dal sindaco all'assegnatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.

(3)  Decorso il termine di cui al comma 2, la giunta comunale pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'area. Avverso la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva. La pronuncia definitiva di decadenza dall'assegnazione comporta l'assoggettabilità dell'area assegnata e delle costruzioni su essa realizzate all'espropriazione. Il comune dispone l’espropriazione. 263)

(4)  Le norme dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinuncia all'assegnazione.

(5)  Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84, dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché dell'articolo 86 trovano applicazione in caso di assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata da parte dell'amministrazione provinciale o dell'IPES; in tal caso alla giunta comunale subentrano rispettivamente la Giunta provinciale e il Consiglio di amministrazione dell'IPES.

(6)  Le contravvenzioni previste dal presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo. 264)

261)
La lettera a), dell'art. 85, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
262)
La lettera f) dell'art. 85, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
263)
L’art. 85, comma 3, è stato così modificato dall’art. 26, comma 11, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
264)
L'art. 85, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
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