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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 78-ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)  delibera sentenza

(1)  Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. 232) 233) 

(1-bis)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 234)

(1-ter)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 235)

(1-quater)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 236)

(2)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e seguenti . 237)

(2-bis)  Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 238)

(3)  I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato. 239)

massimeDelibera 26 novembre 2019, n. 1016 - Sospensione della presentazione delle domande di finanziamento come anticipazione delle detrazioni fiscali statali di cui all’art. 78/ter della legge provinciale 13/1998 e successive modifiche
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 422 - Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali - precedenza nell’approvazione delle domande (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1315 - Edilizia abitativa agevolata. Approvazione contratto di mutuo tipo relativo ai finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali (siehe anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 691 - Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali. Approvazione dei criteri (modificata con delibera n. 1436 del 02.12.2014, delibera n. 523 del 17.05.2016, delibera n. 448 del 18.04.2017, delibera n. 342 del 17.04.2018 e delibera n. 604 del 16.07.2019) (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
232)
L'art. 78-ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
233)
L'art. 78-ter, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, successivamente modificato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 23, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
234)
L'art. 78-ter, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
235)
L'art. 78-ter, comma 1-ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
236)
L'art. 78-ter, comma 1-quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
237)
L'art. 78-ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, successivamente sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2, modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e dall'art 14, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
238)
L'art. 78-ter, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
239)
L'art. 78-ter, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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