(1) Le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti in questo capo vengono disciplinate con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione deve essere previsto che i contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 72 possano essere erogati, previa presentazione di adeguate garanzie, anche prima dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 del medesimo articolo.