(1) Qualora siano dichiarati inabitabili o pericolanti edifici di proprietà dei comuni nei quali si trovano abitazioni, oppure edifici idonei ad essere trasformati in abitazioni mediante uno degli interventi di recupero previsti dall'articolo 62, comma 1, lettere d) e f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e qualora il comune non adotti, entro un termine fissato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, - e che comunque non può essere superiore ad un anno -, i provvedimenti necessari per il recupero delle abitazioni, l'edificio viene trasferito in proprietà all'IPES con decreto di espropriazione del Presidente della giunta provinciale. 230)
(2) Al comune spetta un'indennità pari per ogni metro cubo di volume esistente a non più del 40 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione. Per ogni abitazione occupata viene detratto un importo corrispondente al valore convenzionale di un'abitazione con una superficie convenzionale di 100 metri quadrati.