(1) Il sussidio d'emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente la proprietà dell'alloggio per la famiglia.
(1-bis) Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera R), e dell’articolo 78-ter o della deliberazione della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio. 56)
(2) L'entità del sussidio di emergenza non può superare complessivamente il 10 per cento del valore convenzionale dell'alloggio, calcolato ai sensi dell'articolo 7.
(3) Qualora a carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 non sia già annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa 57) agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 62, deve essere effettuata l'annotazione di tale vincolo, purché l'agevolazione superi il 5% del valore convenzionale dell'abitazione. Il vincolo sociale derivante dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le norme sulla cancellazione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario. 58) 59)