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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)     delibera sentenza

(1)  Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo. 293) 

(1-bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88. 294)

(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale.295) 

(3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi assunti. 296)

(4)  Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 297)

(5)  La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. 298)

(6)  Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota. 299) 

(7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute in proprietà, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1).  300)

(8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.301)

(9) Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia. 302)

(10) La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e 66-bis. 303)

(11) Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili. 304)

massimeDelibera 20 settembre 2010, n. 1527 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di alloggi per il "ceto medio" (modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011, delibera n. 146 del 10.02.2015, delibera n. 965 del 25.08.2015, delibera n. 486 del 10.05.2016, delibera n. 617 del 25.08.2020 e delibera n. 190 del 07.03.2023)
massimeDelibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
293)
L'art. 90, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente dall'art. 21, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
294)
L'art. 90, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
295)
L'art. 90, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
296)
L'art. 90, comma 3, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
297)
L'art. 90, comma 4, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
298)
L'art. 90, comma 5, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, poi sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
299)
L'art. 90, comma 6, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
300)
L'art. 90, comma 7, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
301)
L'art. 90, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
302)
L'art. 90, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
303)
L'art. 90, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
304)
L'art. 90, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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