(1) In attuazione della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia comunque sovvenzionata di cui all'articolo 8, comma 1, numero 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo e coordinamento territoriale approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, la Provincia autonoma di Bolzano persegue le seguenti finalità:
(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di costituire proprietà abitativa per larghi strati della popolazione, deve essere dato impulso al risparmio ed alla prestazione in proprio.