(1) Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. 222) 223)
(1/bis) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 224)
(1/ter) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 225)
(1/quater) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 226)
(2) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e seguenti . 227)
(2/bis) Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 228)
(3) I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato. 229)