(1) Per il recupero del proprio patrimonio edilizio a fini abitativi vengono concessi ai comuni i contributi a fondo perduto nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni.219)
(2) Per interventi di riordino urbanistico necessari per l'attuazione del piano di recupero e consistenti nella rimozione di manufatti vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura del 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili dall'Ufficio estimo provinciale. Il contributo a fondo perduto viene commisurato a quella quota parte della volumetria della singola unità d'intervento in cui è compresa la costruzione da demolire, delimitata nel piano di recupero, che è destinata ad abitazioni.