(1) È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d’uso abitativo per le medesime comunità religiose.
(2) È agevolato il recupero di edifici o parti di essi da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto unilaterale d’obbligo, a destinare tali edifici a studentati, a case albergo per persone con contratto di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.
(3) Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli ultimi 25 anni è concesso un contributo in conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contributo. È necessario comprovare la piena proprietà o il diritto di superficie per almeno 99 anni sull’immobile oggetto dell’agevolazione edilizia.
(4) Gli immobili recuperati devono mantenere la stessa destinazione d’uso per 20 anni. Il proprietario stipula un apposito atto unilaterale d'obbligo con il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie alle disposizioni dell’atto unilaterale d'obbligo stipulato, l’agevolazione edilizia è revocata. La revoca comporta la restituzione dell’importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.
(5) La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo e le modalità di rinuncia all’agevolazione. 217)