(1) Per favorire il recupero di abitazioni del patrimonio edilizio esistente, situate nei centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è concesso ai proprietari per lavori di recupero un contributo non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1, per ogni abitazione. Su questi alloggi deve essere annotato per la durata di 20 anni il vincolo di edilizia convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Per coprire le maggiori spese derivanti dall'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico o artistico e iscritti nel libro fondiario, l'importo del contributo è aumentato del 10 per cento, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 71, commi 8 e 8/bis della presente legge. 215)
(2) Qualora gli alloggi recuperati e convenzionati, ai sensi del comma 1, vengano acquistati entro tre anni dall’ultimazione dei lavori da persone in possesso dei requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie, è concesso, al posto delle agevolazioni edilizie previste, un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del valore convenzionale dell’alloggio e comunque non superiore all’importo di 30.000,00 euro. La concessione dell’agevolazione di cui al presente comma comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62. 216)