(1) In caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assessore all'edilizia abitativa autorizza la voltura dell'agevolazione uniformandosi alla decisione del giudice. In seguito all'autorizzazione alla voltura dell'agevolazione viene concessa anche l'autorizzazione al trasferimento totale o parziale della proprietà dell'abitazione.
(2) 180)