(1) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:
- abbia ottenuto l'agevolazione edilizia in base a dichiarazioni non veritiere,
- non occupi in modo stabile ed effettivo l'abitazione, 160)
- abbia alienato o locato l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, comma 4, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
- abbia gravato di diritti reali di godimento l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, commi 4 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a favore di persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
- abbia modificato anche solo parzialmente la destinazione d'uso dell'abitazione,
- abbia trasformato l'abitazione in modo tale che questa non abbia più le caratteristiche di un'abitazione popolare o economica,
il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione comporta la restituzione degli importi previsti ai sensi dell'articolo 64 per il caso di rinuncia, aumentati degli interessi legali dal giorno dell'accertata violazione. Si applica inoltre una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo da restituire.161)162)163)
(2) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia abbia reso ai fini dell'ammissione all'agevolazione edilizia indicazioni incomplete e rilevanti ai fini dell'entità dell'agevolazione, il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, purché non si rientri nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), determina l'importo del quale il mutuo o il contributo devono essere ridotti. Questo importo viene aumentato degli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è iniziata l'erogazione dell'agevolazione edilizia. È inoltre da corrispondere una sanzione amministrativa pari al 5 per cento dell'importo da restituire.164) 165) 166)
(3) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:
- abbia locato parzialmente ovvero ceduto in uso a terzi l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
- abbia trasformato l'abitazione popolare in abitazione economica nei primi cinque anni dal trasferimento di residenza,
- non abbia adempiuto ad eventuali ulteriori condizioni connesse con l'ammissione all'agevolazione edilizia,
il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa diffida il beneficiario dell'agevolazione edilizia alla restituzione in pristino entro un termine di sei mesi. Dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in pristino è dovuto il pagamento di una sanzione amministrativa pari agli interessi legali del mutuo senza interessi o del contributo. Qualora si tratti di un mutuo agevolato o di un contributo decennale costante, per il periodo dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in pristino viene sospesa l'erogazione del contributo per interessi o del contributo decennale costante ovvero devono essere pagati alla Provincia come sanzione importi nella corrispondente misura. Qualora decorso il termine di sei mesi non vi sia stata la restituzione in pristino, il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1. 167)
(4) La contravvenzione prevista dal comma 1, lettera b), non sussiste qualora il beneficiario abbandoni l'alloggio per un periodo inferiore a sei mesi. Assenze più lunghe possono essere autorizzate in caso di esecuzione di interventi di recupero o in caso di altre gravi ragioni familiari o professionali. 168) 169) 170)
(5) Qualora l’abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, alle condizioni di cui all’articolo 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro. 171) 172) 173) 174) 175)
(6) Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria, rinunci all’agevolazione edilizia con effetto dalla data della commessa violazione. Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione. 171) 172) 176) 177) 178)
(7) Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo. 179)