(1) Le misure di sostegno aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono concesse solo nel caso in cui il richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. La concessione dell’agevolazione di cui al presente articolo comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62.124)