(1) In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto.
(2) Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.
(3) Ai richiedenti il cui reddito raggiunge il limite superiore della quarta fascia di reddito viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.
(4) Per i richiedenti della seconda fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, e per quelli della terza e quarta fascia di reddito il contributo a fondo perduto è determinato mediante interpolazione tra i valori limite del 45 per cento e del 20 per cento dell'importo del mutuo. Per i richiedenti della prima e della seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di venti punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde a quello dei richiedenti, il cui reddito è pari a quello del limite inferiore della terza fascia di reddito.
(4/bis) 114)
(5) In caso di acquisto da parenti od affini di primo grado viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.115)
(5/bis) La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato. 116)
(6) Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5/bis, viene aumentata di 5 punti percentuali. 117)