(1) Per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), è istituito il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nell'annuale programma di interventi di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i rientri dei mutui concessi da questo fondo, i ricavi dalle obbligazioni acquistate dal comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, nonché tutti i rientri dei mutui dal fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 107)
(1/bis) Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all'amministrazione provinciale in seguito alla rinuncia alle agevolazioni edilizie, all'annullamento o alla revoca delle stesse.108)
(1/ter) La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo. Il fondo può essere cofinanziato anche da altri soggetti pubblici e privati. La gestione del fondo può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati, ai quali si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del presente articolo. I costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della Provincia nella misura indicata nella convenzione. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le modalità di gestione. L’accesso al fondo è finalizzato esclusivamente all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale. I mutui agevolati sono concessi ai richiedenti indipendentemente dal loro reddito e patrimonio. Per poter accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve documentare un periodo di risparmio di almeno 8 anni vincolato al modello di risparmio edilizio. 109)
(2) Il servizio di gestione del fondo di rotazione può essere affidato ad uno o più istituti di credito o enti di rappresentanza degli stessi operanti in Alto Adige, che dispongano di adeguate strutture per la concessione di mutui a lungo termine.
(3) Condizione per l'ammissione al servizio di gestione del fondo di rotazione è la disponibilità degli istituti di credito ad offrire a larghi strati della popolazione forme di risparmio edilizio e comunque di concedere a beneficiari di mutui dal fondo di rotazione mutui aggiuntivi di durata non inferiore a dieci anni.
(4) Le ulteriori condizioni per accedere alla gestione del fondo di rotazione sono disciplinate dalla Giunta provinciale in una convenzione-tipo, cui possono aderire i singoli istituti di credito. Nella convenzione dovrà essere stabilito in particolare:
- l'obbligo di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti di credito nei confronti della Provincia;
- le modalità di erogazione dei mutui;
- le condizioni per la concessione di eventuali mutui aggiuntivi e prefinanziamenti;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la gestione del fondo;
- le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti in caso di annullamento o revoca della concessione del mutuo o di morosità nel pagamento delle singole rate da parte del beneficiario;
- le disposizioni dettagliate sulle forme di risparmio edilizio.
(5) I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti.110)