(1) Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sia richiesta una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del progettista, è sufficiente la prova che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata al Comune. 100)
(2) Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per l'acquisto anche i richiedenti che abbiano già stipulato il contratto definitivo di acquisto, purché la domanda venga presentata entro dodici mesi dalla registrazione del contratto di acquisto. 101) 102)