(1) Nella concessione delle agevolazioni edilizie provinciali devono essere considerate prevalentemente:
- le condizioni economiche della famiglia nonché le condizioni economiche dei conviventi "more uxorio";
- la consistenza numerica della famiglia;
- l'anzianità di residenza in uno o più comuni della provincia.
(2) Costituiscono ulteriori criteri di preferenza:
- lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere avuto per almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene sfrattato; 95)
- la revoca di alloggi di servizio per pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica o di servizio o per decesso del coniuge avente diritto, purché il richiedente abbia occupato alloggi di servizio prima del pensionamento per la durata di almeno dieci anni;
- il fatto di abitare un alloggio dichiarato inabitabile ai sensi di legge;
- l'abitazione di un alloggio sovraffollato;
- la costituzione di una nuova famiglia;
- il possesso da parte del richiedente o di un familiare convivente a carico della qualità di mutilato, invalido del lavoro o civile.
(3) 96)
(4) I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. 97)
(5) Con regolamento di esecuzione è stabilito il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e 2. Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono richiesti 20 punti. 98)
(6) Il punteggio in caso di sfratto viene riconosciuto qualora la domanda di agevolazione sia presentata entro i seguenti termini:
- in caso di convalida di licenza per finita locazione successivamente alla scadenza del contratto di locazione e comunque entro un anno;
- in caso di convalida di sfratto entro un anno dal provvedimento di convalida di sfratto.
(7) Il punteggio per lo sfratto viene comunque riconosciuto finché il richiedente continui ad occupare l'abitazione o abbia un'altra provvisoria sistemazione.
(8) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di sfratto non vengono riconosciuti gli sfratti tra parenti in linea retta.
(9) Alle famiglie sfrattate di cui al comma 2, lettera a), è equiparato il coniuge con prole a carico che deve abbandonare l'abitazione in conseguenza di separazione personale. Se decorsi tre anni dalla separazione personale entro i successivi sei mesi non viene proposta la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente non viene presentata la sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si procede alla revoca dell'agevolazione edilizia, qualora il punteggio per lo sfratto sia stato determinante ai fini dell'ammissione all'agevolazione stessa.