(1) 85)
(2) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).
(2/bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:
- sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
- sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera b);
- in seguito all’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve avvenire entro i termini e alle condizioni stabilite con regolamento di esecuzione. 86)
(3) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza, perdono la disponibilità dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.
(4) Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.87)