(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;
- non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente more uxorio;
- non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;
- non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata dall'articolo 58 in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia;
- avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. 77)
(2) Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si applica ai richiedenti emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia. Lo stesso vale per il loro coniuge non separato.
(3) In caso di recupero per l'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la causa di esclusione contenuta al comma 1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario abbia alienato nello stesso edificio in cui si trova l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.
(4) Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), limitatamente all'alloggio oggetto della prima richiesta, non si applica in caso di rigetto della domanda di agevolazione edilizia, purché la domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto e purché al momento della presentazione della prima domanda sussistessero i requisiti per essere ammessi all'agevolazione edilizia.
(5) Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si applica per il recupero, qualora dalla concessione della precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato interamente rimborsato.
(6) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41.78)
(7) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente.79)
(8) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica.80)
(9) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 81)
(10) Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.81)
(11) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis. 82)
(12) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’articolo 69, e successive modifiche. 83)
(13) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'articolo 7/ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 84)