(1) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari.
(2) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.
(3) Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata.63)
(4) Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni. Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi. 64) 65)
(5) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi gli interventi di recupero di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, compresa la completa demolizione e ricostruzione. La ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze. Se l'edificio da demolire insista su un'area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere ammessa all'agevolazione per il recupero anche la ricostruzione dell'edificio in un'altra posizione.66)
(6) Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l’ampliamento nella misura massima di volumetria esistente, trasformata in abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41, anche con cambiamento di destinazione d’uso con una superficie utile abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell’abitabilità. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non può superare quella di un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 41. 67) 68)
(7) Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati gli standards minimi per gli interventi di recupero. Gli standards devono considerare anche l'osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per gli impianti di riscaldamento, quelle sull'isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e quelle delle leggi provinciali concernenti provvedimenti contro l'inquinamento acustico.
(8) La liquidazione delle agevolazioni per il recupero avviene in seguito alla presentazione di apposita documentazione. 69)