(1) Al fine di sostenere la locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per spese correnti e per investimenti a favore di enti privati che istituiscono e gestiscono fondi di garanzia. I fondi di garanzia perseguono l’obiettivo di ridurre, entro importi massimi predeterminati e in presenza di determinate condizioni, i rischi di mancato pagamento in caso di locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche in base a un regolare contratto di locazione, se i conduttori non adempiono alle obbligazioni di pagamento e siano stati messi in mora
(2) Al fondo di garanzia di cui al comma 1 devono partecipare le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia più rappresentative attive in Provincia di Bolzano.
(3) Al fondo di garanzia possono accedere solamente i locatori di immobili che partecipano al finanziamento dello stesso. Le prestazioni del fondo sono riservate a persone fisiche.
(4) L’accesso al fondo di garanzia da parte dei locatori tiene conto dell’integrale o parziale saldo degli importi dovuti da parte del conduttore, anche successivamente all’erogazione di eventuali importi da parte del fondo di garanzia.
(5) Una parte delle risorse del fondo di garanzia può essere destinata per indennizzare i locatori nel caso di danni all’immobile a conclusione del rapporto di locazione
(6) Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, lo statuto e il regolamento del fondo di garanzia devono essere preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. Il regolamento disciplina l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 di questo articolo.
(7) La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione e il pagamento dei contributi di cui al comma 1. 340)