(1) Qualora gli assegnatari delle aree destinate nelle zone miste all'edilizia abitativa agevolata o la comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'articolo 74, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche di attuare in proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, il comune, qualora consenta, deve stipulare con i richiedenti una convenzione che contenga, oltre a quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il regolamento dei rapporti finanziari e le direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune. 337)