(1) Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati.
(2) I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.335)