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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 26 (Ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio)     delibera sentenza

(1)  Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonché nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l’italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina.

(2)  I titoli per l’accesso ai citati ruoli e le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.

(3)  Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all’inserimento in dette graduatorie e all’accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento chi è in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti.

(4)  Al personale docente di cui al comma 1 è applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell’attribuzione delle indennità provinciali e dell’inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo. 21)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera 14 gennaio 2020, n. 8 - Titoli e modalità per il conseguimento dell'abilitazione per le classi di concorso A023/bis e A023/ter per docenti di sostegno linguistico ad alunne/i con background migratorio
massimeDelibera 16 aprile 2019, n. 296 - Ruoli provinciali del personale docente di sostegno linguistico delle alunne e degli alunni con background migratorio: istituzione delle classi di concorso A023/bis e A023/ter, determinazione dei titoli di ammissione, disposizioni e titoli valutabili ai fini della compilazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato
21)
L'art. 26 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
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