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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 25 (Disciplina transitoria)     delibera sentenza

(1)  Fino alla creazione del profilo professionale provinciale per gli educatori sociali della scuola, gli educatori sociali della scuola sono assunti con contratto a tempo determinato da parte del competente dirigente scolastico. L’orario di lavoro a tempo pieno degli operatori sociali della scuola ammonta a 38 ore settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura di selezione, per l’assunzione e per specifici compiti da espletare nel periodo transitorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  Con la creazione del nuovo profilo professionale provinciale i posti vengono trasferiti nelle dotazioni organiche del personale provinciale. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti i servizi prestati secondo questa disciplina transitoria. Le relative modalità sono determinate con provvedimento amministrativo. 20)

massimeDelibera 19 giugno 2018, n. 601 - Disposizioni per la procedura di selezione per l’assunzione e per specifici compiti delle educatrici/degli educatori sociali delle scuole delle località ladine
massimeDelibera 10 ottobre 2017, n. 1080 - Disposizioni per la procedura di selezione, per l'assunzione e per i compiti specifici delle educatrici e degli educatori sociali della scuola nelle scuole in lingua italiana - disciplina transitoria
massimeDelibera 25 luglio 2017, n. 813 - Disposizioni per la procedura di selezione, per l’assunzione e per i specifici compiti delle educatrici e degli educatori sociali della scuola nelle scuole in lingua tedesca – disciplina transitoria
20)
L'art. 25 è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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