(1)Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge, nel caso in cui costituiscano aiuti di Stato, possono essere concessi dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità dei criteri d’incentivazione emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della presente legge, svolto dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 14)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale.