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h) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 61)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

Art. 22/ter (Formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose)

(1) Gli enti con sede in provincia di Bolzano che abbiano ottenuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009 l’autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose ai sensi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009, possono svolgere i predetti corsi dimostrando di avvalersi quali insegnati delle seguenti figure professionali:

  1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
  2. istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
  3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. Sotto la supervisione di un medico, tra cui sarà privilegiato un medico specialista in medicina d’urgenza o in medicina del lavoro, possono effettuare l’attività formativa anche i seguenti referenti:
    1. infermieri diplomati/infermiere diplomate, tra i quali/le quali saranno privilegiati/privilegiate coloro che svolgono la loro attività nel settore del Pronto Soccorso e dei servizi sanitari di emergenza;
    2. formatori/formatrici del Pronto Soccorso, che abbiano completato il programma formativo di grado B quale infermiere/infermiera professionale o volontario/volontaria nel settore dell’emergenza;
  4. esperto in materia di organizzazione aziendale, con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto o in settori collegati all’autotrasporto, che abbia maturato almeno tre anni di esperienza. Sono equiparati all’esperto di organizzazione aziendale:
    1. gli insegnanti di teoria di cui alla lettera a) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione per l’autotrasporto di persone e di cose;
    2. soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.

(2) Gli enti di cui al comma 1 che svolgono esclusivamente la parte teorica dei corsi di formazione iniziale o periodica non hanno l’obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 1, lettera b). 7)

7)
L'art. 22/ter è stato inserito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
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