(1) Gli enti con sede in provincia di Bolzano che abbiano ottenuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009 l’autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose ai sensi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009, possono svolgere i predetti corsi dimostrando di avvalersi quali insegnati delle seguenti figure professionali:
(2) Gli enti di cui al comma 1 che svolgono esclusivamente la parte teorica dei corsi di formazione iniziale o periodica non hanno l’obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 1, lettera b). 7)