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b) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 7 (Norma transitoria)

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.9) 

9)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.