(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.
(2) 6)