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b) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 4 (Criteri di applicazione)    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.

(2) 6) 

massimeDelibera 15 novembre 2022, n. 840 - Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”
massimeDelibera 14 settembre 2009, n. 2264 - Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini". Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 5 aprile 2004, n. 1130 (modificata con delibera n. 1606 del 24.10.2011 e delibera n. 497 del 18.06.2019)
6)
L'art. 4 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7; il comma 2 è stato successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.