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b) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 3 (Iniziative ammesse a contributi)  

(1)  Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

  1. costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;
  2. costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;
  3. costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;
  4. costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica;
  5. ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti,
  6. acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili.

(2)  Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).5) 

5)
L'art. 3 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.