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b) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 2 (Sostegno di investimenti)

(1)  Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:

  1. contributi a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa ammessa; 2)
  2. mutui a tassi agevolati ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9; il relativo equivalente di sovvenzione non dovrà superare l'entità prevista dalla lettera a) del presente articolo.

(2)  3) 

(3)  I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).

(4)  Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.4) 

2)
La lettera a) dell'art. 2 comma 1 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
3)
L'art. 1,  comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera d), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.