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g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 23/quater (Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni)     delibera sentenza

(1)  Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi. Le iniziative ammissibili riguardano:

  1. formazione, aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze;
  2. internazionalizzazione;
  3. pubblicità e promozione della produzione locale;
  4. studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valorizzazione;
  5. ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma.

(1/bis) Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere contributi a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma di consorzio o di cooperativa o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale. Tali centri forniranno assistenza tecnica a favore delle imprese nell’ambito della formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende. I contributi di cui al presente comma sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 74)

(2)  I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti «de minimis». 75) 

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 23 - Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative a favore di imprese, volte a favorire l’incremento economico e della produttività
massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 22 - Agevolazioni a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese (2024-2026)
74)
L'art. 23/quater, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
75)
L'art. 23/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
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