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g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)

(1)  I mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, confluiranno, dopo l'abrogazione ai sensi dell'articolo 25, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per finanziare aiuti ai sensi della presente legge a favore delle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei trasporti. La gestione del fondo di rotazione dell'industria è comune agli altri fondi di rotazione già esistenti per agricoltura, artigianato, turismo, commercio e trasporti.67) 

(2)  Il fondo per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale", trascorso il termine di cui all'articolo 25 , viene usato per il finanziamento degli aiuti di cui all'articolo 8.

(3)  Gli atti di amministrazione ai fini dell'impiego delle disponibilità finanziarie che saranno autorizzate per l'attuazione della presente legge, sono demandati alle ripartizioni degli assessorati competenti.

(4)  Il finanziamento delle domande di agevolazione per investimenti presentate ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25e della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44è imputato ai fondi disponibili nel bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge.68) 

(5)  La disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, si applica per le domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2000.69) 

(6)  Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per le domande di contributo già presentate, ma non ancora trattate.70) 

(7)  Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni trovano altresì applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche.71) 

67)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
68)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
69)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
70)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
71)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
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