(1) La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative e misure a sostegno delle imprese, contenute in programmi approvati dallo Stato o dalla Commissione europea nella misura ivi prevista, e a prefinanziare le quote degli aiuti dell’Unione europea e nazionali. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici. 66)