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e) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 141)
Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica

1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 1997, n. 51.

Art. 1 2)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 2  (Riforma gestionale del settore dell’energia elettrica in Alto Adige) 3)

(1) 4)

(1/bis)  La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo. 5)

(1/ter)  A completamento della riforma di cui al comma 1/bis ed entro il 31 dicembre 2018 le azioni o le quote – anche indirettamente detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano – di società che sono titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti per la produzione di energia idroelettrica sono cedute ad altri soci, che sono enti locali diversi da quelli di cui al comma 1/bis, oppure società interamente partecipate da enti locali. La cessione avviene al prezzo delle spese complessive di investimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di cui al comma 1/bis, aderiscono alle predette iniziative, convenendo con la Provincia autonoma di Bolzano l’indennizzo nei limiti della propria quota di partecipazione. 6)

(2)7)

(3)7)

(4)7)

3)
La rubrica dell'art. 2 è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
4)
L'art. 2, comma 1, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera l) della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
5)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
6)
L'art. 2, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, e successivamente così sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
7)
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 2/bis8)

8)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 18 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, ed infine abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera h), della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.

Art. 3 9)

9)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3/bis 10)

10)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e poi abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 411)

11)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 512)

12)
Abrogato dall'art. 58 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 6 (Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici)   delibera sentenza

(1) L’energia elettrica spettante alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello Statuto di autonomia o acquisita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, può essere destinata in tutto o in parte ad utenze elettriche di qualsiasi categoria con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ciò avviene secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato dalla Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni statali e dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

(2) Nel piano di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e ad assegnare la stessa alle diverse categorie di utenze, previa istruttoria espletata dalla struttura competente in materia di energia.

(3) Le tariffe dell’energia ceduta alle diverse categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta provinciale nell’ambito del piano di cui al comma 1. In ogni caso tali tariffe non possono superare le tariffe determinate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, e nemmeno le tariffe medie del mercato libero.

(4) La consegna e la cessione dell’energia avvengono secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e sono stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e i soggetti operanti nell’ambito della distribuzione e del mercato dell’energia elettrica. Tali convenzioni regolamentano tra l’altro anche le condizioni tecnico-economiche di fornitura dell’energia.

(5) L’obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all’articolo 13 dello Statuto di autonomia decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica. Nel caso di attivazione parziale dell’impianto, per determinare la quantità di energia da fornire si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d’impianto attivata e la potenza nominale concessa. 13)

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1147 - Piano per la destinazione dell'energia elettrica gratuita 2024 - 2026
13)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 7 (Procedimenti pendenti)

(1) Sono archiviati i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2016, relativi alla revoca di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, nei casi di non colpevolezza del cittadino o della cittadina, secondo i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. 14)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

14)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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