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e) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 141)
Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 1997, n. 51.

Art. 2  (Riforma gestionale del settore dell’energia elettrica in Alto Adige) 3)

(1) 4)

(1/bis)  La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo. 5)

(1/ter)  A completamento della riforma di cui al comma 1/bis ed entro il 31 dicembre 2018 le azioni o le quote – anche indirettamente detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano – di società che sono titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti per la produzione di energia idroelettrica sono cedute ad altri soci, che sono enti locali diversi da quelli di cui al comma 1/bis, oppure società interamente partecipate da enti locali. La cessione avviene al prezzo delle spese complessive di investimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di cui al comma 1/bis, aderiscono alle predette iniziative, convenendo con la Provincia autonoma di Bolzano l’indennizzo nei limiti della propria quota di partecipazione. 6)

(2)7)

(3)7)

(4)7)

3)
La rubrica dell'art. 2 è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
4)
L'art. 2, comma 1, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera l) della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
5)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
6)
L'art. 2, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, e successivamente così sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
7)
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
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