(1) Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate.
(2) La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40-bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.
(3) Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d’uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari devono avvenire tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Dal ricevimento della comunicazione il proprietario può, entro il termine di 15 giorni, presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.
(4) Il progetto di piano urbanistico comunale per i comuni elencati nell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'articolo 22 citato. Il comune inoltra il parere immediatamente alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(5) Scaduti i termini di cui ai commi 2 e 3, il sindaco trasmette immediatamente le osservazioni e le proposte pervenute, comprese quelle dei proprietari di cui al comma 3, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(6) La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio delibera sul progetto di piano entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione. Il parere della Commissione viene comunicato immediatamente al comune. Qualora risultasse mancante della documentazione, questa deve essere richiesta entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di piano.
(7) Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione il consiglio comunale, nei limiti della proposta presentata e tenuto conto della decisione della Commissione delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni e proposte presentate. Le decisioni prese in deroga al parere della Commissione devono essere motivate. Il sindaco trasmette immediatamente la delibera consiliare e tutta la documentazione alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(8) La Giunta provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Essa può apportare le varianti necessarie per assicurare:
- il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
- la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;
- la tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.
(9) La decisione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(10) Tutti gli atti del procedimento sono pubblici. 22)
(11) In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, all’individuazione e alla previsione nel piano urbanistico delle aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei Comuni e previo parere dei Comuni circostanti, con il procedimento di cui all’articolo 12. A tal fine sono necessari, oltre agli allegati alla modifica urbanistica di cui all’articolo 17, i seguenti allegati:
- relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità della proposta con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri di cui al comma 12; la stessa relazione deve contenere una descrizione dello stato di fatto e di progetto congruente con gli elaborati grafici presentati;
- planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 dei vari piani, con l’esatta indicazione delle destinazioni d’uso in atto e di quelle programmate, riportanti le superfici espresse in metri quadrati con i relativi calcoli analitici e l’eventuale indicazione grafica della superficie di vendita, della superficie commerciale e della superficie lorda di pavimentazione, firmate da un professionista abilitato e dal richiedente;
- specifica relazione sulle modalità previste per il carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, vettori, zona adibita al carico e scarico delle merci);
- valutazione dell’impatto occupazionale netto;
- studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale;
- studio dell’impatto territoriale ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;
- descrizione delle caratteristiche progettuali;
- indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento;
- indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e delle eventuali mitigazioni proposte;
- descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
- specifica relazione sulla dotazione degli standard (occorre produrre la planimetria asseverata dei parcheggi in scala 1:100 firmata da un professionista abilitato, con dichiarata la superficie di vendita, la superficie lorda di pavimentazione e l’area destinata ai parcheggi);
- valutazione delle ricadute sul tessuto commerciale tradizionale;
- autocertificazione sulla disponibilità dei locali con allegata documentazione comprovante quanto dichiarato. 23)
(12) La previsione di aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio ai sensi del comma 11 è ammessa solo quando non esistano aree disponibili e di adeguate dimensioni all’interno del centro storico, delle zone residenziali e delle zone di riqualificazione urbanistica del Comune o dei Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11. In tal caso le varianti al piano urbanistico, che individuano le aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio all’interno delle zone produttive, devono obbligatoriamente preferire: in primo luogo, le aree di recupero o riqualificazione urbanistica, per la presenza di strutture dismesse o degradate; in secondo luogo, le aree in cui siano presenti altre attività commerciali. La Giunta provinciale, prima di esaminare le zone produttive, può proporre al Comune o ai Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11 l’individuazione di zone di riqualificazione urbanistica con l’eccezione delle zone già aventi destinazione produttiva. In tal caso il procedimento di cui all’articolo 12 si sospende per 120 giorni, entro i quali deve intervenire la delibera di adozione o di rigetto da parte della Giunta comunale. 24)
(13) La previsione delle aree nel piano urbanistico di cui al comma 11 è assoggettata alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 6 e seguenti della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17. 25)
(14) Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12, la Giunta provinciale verifica in particolare se l’eventuale individuazione garantisca la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve essere garantito l’approvvigionamento di prossimità alla popolazione locale per il mantenimento di una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di marginalizzazione e spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica montana del territorio provinciale e alla sua accessibilità. La Giunta provinciale determina altresì, di intesa con il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. 26)