(1) Nello spirito della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e della relativa misura d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui all’articolo 72, che vengono a scadere durante il periodo di riferimento dell’attuale crisi, sono sospesi, su richiesta dell’interessato, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i termini già scaduti nello stesso periodo di riferimento, l’interessato è rimesso in termini per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 281)
(2) A causa della perdurante crisi economica mondiale il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sospeso per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche se già scaduto nel corso dell'anno 2012. La presente sospensione si applica anche al termine per l'ultimazione già sospeso ai sensi del comma 1. La richiesta di sospensione va presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 282)