(1) Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.
(2) La cubatura esistente il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6) viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.
(3) In caso di acquisto di terreno agricolo dopo il giorno 22 aprile 1970, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.