(1) Il personale docente delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.
(2) Il personale direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale, come categoria congiunta e distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale direttivo ed ispettivo. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.
(3) I consigli del personale sono composti da quattro membri, assicurandosi la rappresentanza della scuola elementare, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, ovvero dal loro delegato, che ne assume la presidenza. Nei consigli del personale docente delle scuole in lingua tedesca e di quelle in lingua italiana deve essere garantita la presenza di un docente di seconda lingua.
(4) Qualora non fosse possibile svolgere le elezioni di cui ai commi 1 e 2 perché nelle singole sezioni non è rappresentato un numero sufficiente di membri della rispettiva categoria, gli stessi sono membri di diritto dei rispettivi consigli del personale. I membri eventualmente mancanti sono eletti da costoro tra il personale avente i requisiti per essere eletto nel Consiglio scolastico provinciale nella rispettiva categoria.
(5) I consigli del personale sono regolarmente costituiti con la presenza di almeno tre membri.