(1) Al fine di garantire la continuità del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora non sia possibile sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme che prevedono l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, possono essere attribuiti incarichi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo determinato anche a personale collocato in quiescenza. Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati con i docenti in quiescenza si risolvono al termine del periodo di sospensione del docente sostituito. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. 76)
(2) Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 77)