(1) Nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato è obbligatoria, permanente e strutturale. Il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico.
(2) La formazione in servizio deve fare riferimento al profilo di competenze del o della docente e riguarda, oltre alla professionalizzazione del personale docente, le esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica. 73)