(1) Nel primo anno scolastico, il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale.
(2) Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
(3) Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.
(4) Le attività formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(5) Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.
(6) I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento delle attività formative specifiche nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati dalla Giunta provinciale. 71)